Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali
|
PREMESSA
|
SI PROCLAMA:
| ART. 1 : | Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. |
| ART. 2 a : | Ogni animale ha diritto al rispetto. |
| ART. 2 b : |
L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. |
| ART. 2 c : | Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. |
| ART. 3 a : | Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. |
| ART. 3 b : | Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia. |
| ART. 4 a : | Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi. |
| ART. 4 b : | Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. |
| ART. 5 a : | Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. |
| ART. 5 b : | Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. |
| ART. 6 a : | Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita'. |
| ART. 6 b : | L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. |
| ART. 7 : | Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. |
| ART. 8 a : | La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione. |
| ART. 8 b : | Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. |
| ART. 9 : | Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore. |
| ART. 10 a : | Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. |
| ART. 10 b : | Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. |
| ART. 11 : | Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. |
| ART. 12 a : | Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. |
| ART. 12 b : | L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. |
| ART. 13 a : | L'animale morto deve essere trattato con rispetto. |
| ART. 13 b : | Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. |
| ART. 14 a : | Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. |
| ART. 14 b : | I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. |